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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 16 aprile 2024, n. 15626

Rifiuti - Responsabilità della gestione - Obblighi del produttore dei rifiuti ex articolo 188, Dlgs 152/2006 - Analisi del rifiuto se necessaria per un corretto smaltimento - Onere di analisi "sin dal primo giorno" dello svolgimento dell'attività - Neo amministratore di azienda - Obbligo di informarsi immediatamente sulla gestione dei materiali di scarto e di sanare subito eventuali irregolarità - Necessità - Sussistenza - Violazione - Responsabilità per gestione illecita di rifiuti pericolosi ex articolo 256, comma 1, lettera b), Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Procedura estintiva del reato - Articolo 318-bis, Dlgs 152/2006 - Presupposti - Assenza di danno o pericolo di danno alle risorse ambientali - Necessità - Sussistenza

Il nuovo amministratore dell'impresa ha l'obbligo di informarsi immediatamente sulla gestione dei rifiuti prodotti dall'azienda e correggere subito eventuali errori nella classificazione dei residui.
Lo si evince dalle motivazioni della sentenza 16 aprile 2024, n. 15626 con cui la Corte di Cassazione respinge così quanto sostenuto dall'imputato, condannato per il reato di gestione illecita di rifiuti pericolosi, in relazione a una presunta generica impossibilità di effettuare l'analisi dei residui perché divenuto amministratore della società solo due mesi prima dell'accertamento del fatto.
Il Giudice di legittimità conferma quanto statuito dai Giudici di merito, perché l'analisi era inclusa nell'onere di gestione a carico dell'imputato e come tale affidata alla "diligente organizzazione dell'interessato", che, "avendo assunto la responsabilità di amministratore avrebbe dovuto informarsi immediatamente sulla gestione dei materiali di scarto e a sanare immediatamente eventuali irregolarità".
La Corte afferma infatti che ai sensi dell'articolo 188, Dlgs 152/2006 è onere del produttore dei rifiuti procedere al relativo smaltimento e che tale principio impone di svolgere anche le relative attività prodromiche "tra cui può rientrare, ove ritenuta necessaria rispetto al processo di produzione, ai fini del corretto smaltimento, anche l'analisi dei rifiuti. Che dunque integra un onere di chiunque proceda alla produzione dei rifiuti sin dal primo giorno dello svolgimento della relativa attività". (IM)

 

N.d.R.: il presente provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.

Corte di Cassazione

Sentenza 16 aprile 2024, n. 15626