Sentenza Corte di Giustizia Ue 29 novembre 2012, cause riunite C-182/11 e C-183/11
Appalti pubblici di servizi - Affidamento "in house" - Modalità - Condizioni - Società affidataria partecipata da più Enti locali - Ente locale con quota di minoranza nella affidataria del servizio - Possibilità di controllo effettivo sulla società - Necessità
L'affidamento di un servizio pubblico locale "in house" (senza gara) è legittimo secondo il diritto Ue anche se uno dei Comuni che partecipano al capitale della società pubblica affidataria ha una quota di minoranza, purché abbia poteri decisionali.
Lo ha ricordato la Corte di Giustizia Ue (sentenza 29 novembre 2012, cause riunite C-182/11 e C-183/11) in risposta a una questione pregiudiziale posta da un Giudice italiano che chiedeva se venivano rispettate le condizioni poste dal diritto europeo che consentono l'affidamento diretto senza gara ("in house") di un servizio locale anche se uno o più dei Comuni soci della società 100% pubblica affidataria del servizio ha una quota di minoranza (persino se ha una sola azione).
La Corte Ue ha ricordato che i principi giurisprudenziali comunitari sull'affidamento senza gara sono rispettati se i Comuni che hanno la minoranza delle azioni della società pubblica affidataria esercitino un effettivo controllo di fatto sulla società stessa, altrimenti sarebbe eluso il diritto Ue. La verifica di tale circostanza di fatto spetta al Giudice nazionale. Ricordiamo che i principi europei sull'affidamento "in house" si applicano pienamente in Italia dopo l'illegittimità della disciplina nazionale (articolo 4, Dl 138/2011, convertito in legge 148/2011) ad opera della Corte Costituzionale (sentenza 199/2012).
Corte di Giustizia dell'Unione europea
Sentenza 29 novembre 2012, cause riunite C-182/11 e C-183/11
(Guue 26 gennaio 2013 n. C 26)
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