Sentenza Tar Lombardia 20 settembre 2017, n. 1837
Appalti pubblici - Gara sopra la soglia comunitaria - Servizio di igiene ambientale e raccolta differenziata - Subappalto - Indicazione della terna di subappaltatori nell'offerta - Articolo 105 del Dlgs 50/2016 - Necessità - Sussistenza
Come previsto dal Codice dei contratti pubblici Dlgs 50/2016, per gli appalti del servizio rifiuti sopra la soglia comunitaria è obbligatorio indicare già nell'offerta la terna dei subappaltatori.
Lo ha deciso il Tar Lombardia (sentenza 20 settembre 2017, n. 1837) respingendo le doglianze di una impresa esclusa da un appalto del servizio di igiene ambientale di un Comune del lodigiano. I Giudici hanno ricordato che l'articolo 105 del Dlgs 50/2016, in modo innovativo rispetto alla disciplina previgente, stabilisce per gli appalti di valore sopra la soglia comunitaria, l'obbligo per l'impresa partecipante alla gara di indicare, già in sede di offerta, la terna dei subappaltatori dei quali intende avvalersi. Questo in modo che la stazione appaltante possa verificare anche i requisiti dei subappaltatori.
Inoltre, precisano i giudici lombardi, l'indicazione della terna di soggetti deve essere effettiva e seria, cioè non può prescindere dall'accertamento da parte dell'impresa della disponibilità del subappaltatore ad assumere il ruolo, e del possesso in capo allo stesso dei requisiti di gara, circostanza non avvenuta nel caso di specie dove due subappaltatori su tre avevano dichiarato di non essere stati contattati e comunque di non volere assumere l'incarico.
Tar Lombardia
Sentenza 20 settembre 2017, n. 1837
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