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Giurisprudenza

Sentenza Tar Calabria 25 maggio 2020, n. 953

Rifiuti - Affidamento del servizio rifiuti - Bando di gara - Requisiti - Iscrizione all'Albo gestori ambientali nella categoria indicata nel bando - Articolo 212, Dlgs 152/2006 - Necessità - Sussistenza - Requisito di partecipazione al bando di gara - Sussistenza - Mancato possesso di alcuni codici Cer relativi alla categoria di iscrizione all'Albo e richiesti dal bando - Effettuazione della richiesta di ottenimento dei codici prima di partecipare alla gara - Legittimazione a partecipare alla gara - Sussistenza - Annullamento dell'aggiudicazione - Illegittimità - Sussistenza

L'iscrizione all'Albo gestori ambientali nella categoria indicata nel bando è condizione di partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio rifiuti.
Il Tar Calabria nella sentenza 25 maggio 2020, n. 953 ha confermato l'interpretazione della Giurisprudenza amministrativa che ai sensi dell'articolo 212, Dlgs 152/2006 considera l'iscrizione all'Albo gestori ambientali nella categoria indicata nel bando di gara come un requisito di partecipazione alla gara e non come un requisito di esecuzione del contratto. La vicenda riguardava una gara per l'affidamento dei servizi integrati di raccolta, recupero e/o smaltimento rifiuti solidi urbani assimilati in un Comune.
Ma i Giudici calabresi hanno precisato a un'altra cosa. L'impresa possedeva l'iscrizione alla categoria 1, classe F, richiesta dal bando per alcuni codici Cer dei rifiuti ma non per i rifiuti contrassegnati dai codici Cer 20.01.21 e 20.01.35 indicati nella gara. Per il Tar è sufficiente che al momento di partecipare alla gara l'impresa avesse fatto richiesta dei codici Cer suddetti (poi ottenuti) non che li avesse già al momento di partecipazione, attenendo più a un requisito di esecuzione del contratto che di partecipazione. (FP)

Tar Calabria

Sentenza 25 maggio 2020, n. 953