Sentenza Consiglio di Stato 30 novembre 2012, n. 6110
Acque - Servizio idrico integrato - Gestione - Chiusura anticipata - Corrispettivo al gestore uscente - Società pubblica - Valore industriale residuo - Esclusione -Valore contabile netto residuo - Applicazione
La delibera con cui l'Ato dispone che il gestore che subentra nel servizio idrico integrato corrisponda al gestore uscente per fine anticipata del servizio un indennizzo pari al valore contabile netto residuo degli impianti strumentali allo svolgimento del servizio è legittima.
Lo ha deciso il Consiglio di Stato nella sentenza 30 novembre 2012, n. 6110. Non è applicabile invece, come richiesto dal gestore uscente l'indennizzo al valore industriale residuo (articolo 13, Dpr 902/1986) pari al costo di costruzione a nuovo degli impianti, al netto del deperimento, calcolato al momento del subentro. Il gestore uscente infatti è una società a partecipazione pubblica e la norma citata si applica al ristoro per chiusura anticipata del servizio in caso in cui il gestore uscente sia un privato che ha realizzato gli impianti idrici che vengono acquisiti alla mano pubblica. La società pubblica in questione non ha costruito gli impianti ma li ha incamerati nel suo patrimonio come conferimento iscrivendoli all'attivo di bilancio ed effettuando l'ammortamento.
L'indennizzo dovuto per la cessazione anticipata della gestione va parametrato al netto contabile residuo, e cioè all'intero ciclo economico dell'ammortamento non potutosi concludere a causa della cessazione anticipata del servizio. Applicare un criterio diverso farebbe conseguire al gestore uscente un vantaggio ingiusto.
Consiglio di Stato
Sentenza 30 novembre 2012, n. 6110
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