Sentenza Corte di Cassazione 17 luglio 2012, n. 28609
Rifiuti - Pastazzo di agrumi - Mangime per animali - Nozione di sottoprodotto - Articolo 184-bis del Dlgs 152/2006 - Stoccaggio - Fenomeni degenerativi - Esclusi
Il pastazzo di agrumi depositato su un terreno senza alcune precauzione idonea ad impedire fenomeni degenerativi e non sottoposto ad alcuna procedura finalizzata alla trasformazione in ammendante agricolo costituisce un rifiuto (e non un sottoprodotto).
La Cassazione (sentenza 28609/2012) ha così confermato il sequestro preventivo del fondo di un’allevatore dove nel tempo erano state ammassate ingenti quantità di pastazzo provenienti da uno stabilimento di trasformazione agroalimentare.
Questo perché dalle modalità di deposito dei rifiuti — “enorme quantitativo” ammassato, stato di parziale putrefazione, assenza di procedura finalizzata alla trasformazione in ammendante agricolo – il Tribunale ha legittimamente evinto che il pastazzo in questione, pur ceduto a un allevatore, continuasse a costituire un rifiuto.
L’utilizzo legittimo del pastazzo come mangime per animali è infatti possibile anche allo stato fresco, ma richiede l’adozione delle precauzioni necessarie per impedire i fenomeni degenerativi del materiale.
Corte di Cassazione
Sentenza Corte di Cassazione 17 luglio 2012, n. 28609
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