Sentenza Corte di Cassazione 4 luglio 2013, n. 28764
Pastazzo di agrumi - Riutilizzo come sottoprodotto - Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Certezza del riutilizzo - Ammendante agricolo semplice o compostato - Processo di fermentazione in corso - Escluso
Gli scarti della lavorazione degli agrumi in fermentazione non possono essere qualificati come ammendante vegetale semplice, e il mancato processo preliminare di trasformazione e stabilizzazione esclude anche la qualifica di ammendante vegetale compostato.
La Corte di Cassazione (sentenza 28764/2013) ha così confermato, in sede cautelare, il sequestro preventivo di un'area dove era stata depositata un'importante quantità di pastazzo (buccia e polpa residuati dalla lavorazione delle arance), disposto dal Gup del Tribunale di Siracusa, in quanto discarica abusiva di rifiuti speciali.
Per la Suprema Corte il Giudice siciliano ha ben applicato il Dlgs 152/2006 nell'escludere che il pastazzo potesse costituire un sottoprodotto (e quindi un non rifiuto), vista l'impossibilità di reputare come certo il successivo utilizzo sia come mangime per gli animali, data la notevole sproporzione tra il materiale depositato e il numero dei capi di bestiame allevati dall'azienda, sia come ammendante vegetale ai sensi della legge 748/1984, a causa del riscontrato processo di fermentazione della sostanza depositata.
Corte di Cassazione
Sentenza 4 luglio 2013, n. 28764
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