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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 12 febbraio 2013, n. 791

Abbandono di rifiuti - Ordinanza comunale di rimozione - Articolo 192 del Dlgs 152/2006 - Funzione preventiva - Situazione di inquinamento - Prescinde

L’ordinanza comunale che ordina la rimozione di rifiuti abbandonati sul suolo, ai sensi dell’articolo 192 del Dlgs 152/2006, ha una funzione preventiva che prescinde dall’esistenza di una situazione di inquinamento ambientale.
Secondo il Consiglio di Stato (sentenza 791/2013), l’ordinanza che il Sindaco può disporre nei confronti dei responsabili di un abbandono di rifiuti anche “occasionale e in misura limitata” costituisce quindi una misura di tipo reintegratorio tesa al ripristino dello status quo, legittimamente emanabile sulla base di una situazione di abbandono o deposito incontrollato. La presenza di inquinamento ambientale legittima invece il diverso ordine di bonifica.
Nel respingere definitivamente il ricorso contro un provvedimento del Comune di Pisa che ha ordinato a un’associazione sportiva di tiro a volo di rimuovere i pallini di piombo fuoriusciti dalla cartucce dai terreni limitrofi al campo di piattello. Ordine non sproporzionato in quanto vincolato dalla funzione ripristinatoria della misura.

Consiglio di Stato

Sentenza 12 febbraio 2013, n. 791