Sentenza Tar Veneto 26 agosto 2019, n. 943
Rifiuti - Rifiuti solidi e limi - Abbandono - Deposito incontrollato - Ordinanza di rimozione, avvio a smaltimento e ripristino stato dei luoghi ex articolo 192, Dlgs 152/2006 - Adozione - Competenza del sindaco - Sussistenza - Competenza del responsabile area tecnica del Comune - Insussistenza - Illegittimità ordinanza per vizio di competenza - Sussistenza - Domanda del soggetto obbligato per recupero spese di rimozione e smaltimento sostenute in attesa del giudizio e risarcimento danni - Impossibilità di configurare un collegamento causale con il procedimento amministrativo fino a riesercizio dell’azione amministrativa - Sussistenza
Deve essere adottata in prima persona dal sindaco l’ordinanza di rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati, prevalendo la disciplina “speciale” ex Dlgs 152/2006 su quella generale ex Dlgs 267/2000.
A norma dell’articolo 192 del Dlgs 152/2006, il Tar per il Veneto con la sentenza del 26 agosto, n. 943 ha accolto il ricorso di un Consorzio di bonifica contro l’ordinanza di rimozione, smaltimento rifiuti solidi e limi e per il ripristino dello stato dei luoghi emanata dal responsabile dell’area tecnica del Comune invece che dal sindaco.
Il Consorzio, al fine di garantire la tutela del suolo e tenendo conto delle sanzioni anche penali applicabili alla mancata esecuzione dell’ordinanza, aveva inoltre nelle more del giudizio proceduto alla rimozione e allo smaltimento dei materiali, previa approvazione del piano di smaltimento da parte del Comune. Ma la domanda per il risarcimento danni con riferimento anche alle spese intanto sostenute dal ricorrente e al danno all’immagine dallo stesso Consorzio avanzata non è stata accolta dai giudici amministrativi. Per costante giurisprudenza, infatti, prima del riesercizio del potere amministrativo, che consegue necessariamente all’annullamento dell’ordinanza per vizio di incompetenza, non è possibile configurare un collegamento causale tra il danno lamentato e il comportamento procedimentale dell’amministrazione. (TG)
Tar Veneto
Sentenza 26 agosto 2019, n. 943
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