Sentenza Corte di Cassazione 9 luglio 2013, n. 29077
Traffico illecito di rifiuti - Risarcimento associazioni ambientaliste - Danni subiti in via diretta - Patrimoniale - Caratteristiche - Articolo 185, C.p. - Danno non patrimoniale - Risarcibile
Il pregiudizio arrecato dai reati ambientali alla valorizzazione del territorio perseguita dalle associazione ambientaliste può essere valutato economicamente, considerando gli esborsi finanziari sostenuti dall’ente per le attività di tutela.
Per la Corte di Cassazione (sentenza 29077/2013), tale possibilità rimane aperta alle associazioni ambientaliste che, a seguito di violazioni ambientali, ritengono di aver subito in via diretta un danno patrimoniale e sono quindi legittimate ad agire “iure proprio” nei processi penali.
Richiamandosi alla precedente giurisprudenza, la Suprema Corte sottolinea poi come il risarcimento non sia comunque limitato al solo ambito patrimoniale (ai sensi dell’articolo 2043 C.c.), visto che l’articolo 185 C.p. stabilisce che chi compie un reato cagionando un danno, patrimoniale o non patrimoniale, deve risarcire tutti i soggetti che abbiano riportato un pregiudizio eziologicamente riferibile all’illecito.
Per la condanna generica al risarcimento dei danni in sede penale è sufficiente accertare la presenza di un fatto potenzialmente dannoso. Spetterà poi al Giudice della liquidazione verificare la effettiva sussistenza dei danni e il nesso di causalità.
Corte di Cassazione
Sentenza 9 luglio 2013, n. 29077
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