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Danno ambientale e bonifiche
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 23 maggio 2012, n. 19437

Danno ambientale - Articolo 300 e seguenti, Dlgs 152/2006 - Associazioni ambientaliste - Legittimazione

Un'associazione ambientalista può costituirsi parte civile solo se prova la continuità della sua azione a difesa dell'ambiente e la connessione diretta del pregiudizio subito con il reato ascritto al colpevole.
Tale pregiudizio, secondo la Cassazione (sentenza 23 maggio 2012, n. 19437) potrebbe anche essere costituito dal danno arrecato alla attività di tutela svolta dall'associazione e agli eventuali esborsi, valutabili economicamente, sostenuti per l'attività di tutela, ma deve comunque essere diverso dalla lesione dell'ambiente inteso come bene pubblico, la cui tutela spetta allo Stato.
La Corte ricorda inoltre che la normativa sul risarcimento del danno ambientale di cui al Dlgs 152/2006 (articolo 300 e seguenti) si affianca a quella generale prevista dal Codice civile e pertanto, pur essendo stata abrogata la norma che consentiva alle associazioni ambientaliste di agire in giudizio per il risarcimento del danno, esse sono legittimate alla costituzione di parte civile secondo le regole generali, purché dimostrino di aver subito un pregiudizio diretto ed immediato.

Corte di Cassazione

Sentenza 23 maggio 2012, n. 19437