Sentenza Corte di Cassazione 22 gennaio 2014, n. 2867
Acque meteoriche di dilavamento - Nozione - Articolo 74, Dlgs 152/2006 - Assimilazione con le acque reflue industriali - Esclusa - Articolo 113, Dlgs 152/2006 - Disciplina regionale - Sanzioni amministrative e penali - Articolo 133, comma 9 e 137, comma 9, Dlgs 152/2006 - Tassatività
A seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 4/2008, non sembrerebbe più possibile assimilare le acque meteoriche di dilavamento ai reflui industriali, anche quando vengono a contatto con sostanze inquinanti connesse all’attività esercitata nello stabilimento.
Dalla definizione di “acque reflue industriali” contenuta nell’articolo 74 del Dlgs 152/2006, sottolinea la Corte di Cassazione (sentenza 2 gennaio 2014, n. 2867), nel 2008 è stato cancellato l’inciso che, con riferimento alle acque di dilavamento, precisava che s’intendono “per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento”.
“Sembrerebbe quindi” – così si esprime la Suprema Corte – “che non sarebbe più possibile accomunare le acque meteoriche di dilavamento e le acque reflue industriali”.
In base a quanto previsto dall’articolo 113 del Dlgs 152/2006, la disciplina delle acque di dilavamento è demandata alle Regioni e, nel caso di violazioni, si applica la sanzione amministrativa “tassativa” prevista dall’articolo 133, comma 9. La sanzione penale fissata dall’articolo 137, comma 9 dello stesso Dlgs, si applica solo quando le Regioni abbiano disciplinato i casi soggetti a particolari condizioni di rischio di dilavamento.
Corte di Cassazione
Sentenza 22 gennaio 2014, n. 2867
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