Sentenza Corte di Cassazione 31 agosto 2016, n. 35850
Acque - Scarichi - Scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione - Articolo 137, comma 1, Dlgs 152/2006 - Definizione di acque reflue industriali - Acque reflue prodotte da un centro di emodialisi - Rientrano
Le acque reflue prodotte da un centro emodialisi non possono assolutamente qualificarsi come acque reflue domestiche, rientrando invece tra i reflui industriali per i quali è sanzionato lo scarico senza autorizzazione.
Lo ha afferma la Cassazione nella sentenza 31 agosto 2016, n. 35850 confermando la condanna del legale rappresentante di un centro di emodialisi di Sarno (Salerno) per avere scaricato i relativi reflui nella raccolta delle acque piovane senza autorizzazione incorrendo nella contravvenzione ex articolo 137, comma 1, Dlgs 152/2006 che si applica agli scarichi industriali senza autorizzazione.
La Suprema Corte ha ricordato che ai sensi del Codice ambientale nella nozione di acque domestiche rientrano solo i reflui derivanti da attività che attengono strettamente al prevalente metabolismo umano e alle attività domestiche. Dunque, le acque reflue di un centro di emodialisi, provenendo da attività che ha ad oggetto l'effettuazione di prestazioni terapeutiche sono caratterizzate dalla presenza di sostanze estranee sia al metabolismo umano che alle attività domestiche e vanno qualificate come reflui industriali. Non solo: si è precisato che le acque di emodialisi rientrano tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
Corte di Cassazione
Sentenza 31 agosto 2016, n. 35850
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