Sentenza Corte di Cassazione 10 giugno 2014, n. 24330
Acque - Scarichi industriali - Attività di lavanderia - Assimilazione ai "domestici" - Condizioni - Esclusione - Mancanza di autorizzazione - Reato - Sussistenza
Se lo scarico di acque da lavanderia è qualificato come "industriale" la mancanza di autorizzazione integra la contravvenzione ex articolo 137, Dlgs 152/2006.
La Cassazione nella sentenza 10 giugno 2014, n. 24330 conferma la sentenza di merito condannando il ricorrente che scaricava i reflui da attività di lavanderia senza avere l'autorizzazione prevista. Il rilievo che lo scarico fosse "assimilato" ai domestici è stato rigettato poiché l'assimilazione ai sensi dell'articolo 107 si ha solo se lo scarico ha le caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalle norme regionali.
I Giudici hanno escluso anche la assimilazione dello scarico della lavanderia ai reflui "domestici" ai sensi del Dpr 227/2011. Infatti lo scarico in questione non aveva le caratteristiche qualitative e quantitative previste dal decreto né l'attività di lavanderia rientrava tra i parametri della Tabella 2, allegata al citato Dpr 227/2011 che assimila agli scarichi domestici i reflui provenienti da 35 attività industriali precisamente individuate purché con certe caratteristiche.
Corte di Cassazione
Sentenza 10 giugno 2014, n. 24330
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