Sentenza Corte Costituzionale 11 luglio 2014, n. 197
Edilizia e urbanistica - Norme regionali - Previsione che sono escluse dal processo di Vas le varianti che determinano l'uso a livello locale di aree di limitate dimensioni, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di Via - Contrasto con la disciplina statale - Dlgs 152/2006, articolo 6 - Incostituzionalità
Il ricorso (o meno) alla procedura di valutazione ambientale strategica (Vas), per i piani che determinano l'uso di piccole aree, deve sempre dipendere dall'accertamento della significatività del loro impatto sull'ambiente.
La Corte Costituzionale (sentenza 197/2014) ha così bocciato la Lr piemontese (pur sostituita durante il corso del giudizio) che sottraeva ex lege alla Vas, nell'ambito di una manovra di valorizzazione del patrimonio immobiliare, le varianti ai piani che determinano l'uso di aree di limitate dimensioni (più altri tipi specifici di varianti).
Tale disposizione viola l'articolo 6 del Dlgs 152/2006, secondo il quale la sottoposizione alla Vas dei piani relativi alle “piccole aree” dipende da un accertamento in concreto degli impatti sull'ambiente, e non “da un dato meramente quantitativo riferito alle dimensioni di interventi la cui inoffensività sull'ambiente sia aprioristicamente ed astrattamente affermata in ragione della loro modesta entità”.
Bocciata quindi la norma regionale che pure lascia “ferma” l'applicazione della disciplina in materia di Via, basandosi su un "erroneo convincimento” circa l'assoluta assimilazione di oggetto tra Vas e Via.
Corte Costituzionale
Sentenza 11 luglio 2014, n. 197
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