Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Via (Pua-Paur-Pauar) / Vas
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 26 settembre 2017, n. 4471

Valutazione ambientale strategica (Vas) - Piano regolatore - Assoggettabilità - Disposizioni transitorie - Articolo 35, Dlgs 152/2006 - Data di approvazione del piano - Unico limite temporale - Articolo 11, Dlgs 152/2006 - Mancata sottoposizione a Vas - Annullabilità

La data di approvazione del piano è l'unico limite temporale inderogabile, previsto dal Dlgs 152/2006, ai fini dell'espletamento della valutazione ambientale strategica (Vas). La data di adozione non ha alcun rilievo.
A stabilirlo è il Consiglio di Stato (sentenza 4471/2017) che ricorda come il Dlgs 4/2008, "Correttivo" del Dlgs 152/2006, oltre a innovare profondamente la disciplina Vas, abbia riscritto anche le regole transitorie,  ricollegando alla fase di "approvazione" del Piano la annullabilità dei provvedimenti amministrativi non sottoposti a Vas obbligatoria (e abrogando la norma che escludeva dalla Vas i subprocedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina).
In applicazione del principio di precauzione, il "Correttivo" ha quindi stabilito una disciplina di maggiore tutela ambientale rispetto alle disposizioni transitorie della direttiva "Vas" 2001/42/Ce che, invece,  esclude dal proprio campo di applicazione i piani avviati prima del 21 luglio 2004 (termine per il recepimento da parte degli Stati) e conclusi entro il 21 luglio 2006.
Alla luce di tale quadro normativo il CdS ha accolto il ricorso presentato da un privato contro il Piano regolatore generale (Prg) di un Comune umbro, adottato prima del 21 luglio 2004 e approvato in data 15 dicembre 2008 (quindi post "Correttivo"), annullandolo per la mancata sottoposizione a Vas.

Consiglio di Stato

Sentenza 26 settembre 2017, n. 4471