Sentenza Corte di Cassazione 16 settembre 2014, n. 37847
Rifiuti - Traffico illecito - Articolo 259, Dlgs 152/2006 - Deposito nel luogo nel quale la spedizione deve avere inizio - Rientra - Recupero parti di autoveicoli attinenti alla sicurezza - Limitata commerciabilità ai sensi del Dlgs 209/2003 - Qualifica di rifiuto - Non rileva
Il deposito della merce nel luogo nel quale la spedizione deve avere inizio è già condotta che integra il reato di cui all’articolo 259 del Dlgs 152/2006, tanto più se preceduta dalla redazione della relativa dichiarazione doganale.
Nell’attività di spedizione, precisa la Cassazione nella sentenza 37847/2014, rientrano tutte le operazioni accessorie che rendono giuridicamente e materialmente possibile il trasporto del bene, "come del resto fatto intendere dallo stesso Legislatore", che ha disciplinato espressamente le modalità di sequestro dei rifiuti presso le aree portuali e aeroportuali (articolo 9 del Dl 16/2012).
Le parti di autoveicoli recuperate a seguito di messa in sicurezza da parte di un soggetto autorizzato ai sensi del Dlgs 209/2003 (veicoli fuori uso), sottolinea il Giudice sotto altro aspetto, cessano di essere rifiuti qualora rispettino le condizioni stabilite dall’articolo 184-ter (end of waste) del Dlgs 152/2006. A tal proposito non ha alcun rilievo se le stesse attengano o meno alla sicurezza del veicolo, perché la ratio della limitata commerciabilità che lo stesso Dlgs 209/2003 prevede per le parti attinenti la sicurezza, è dovuta essenzialmente a motivi di sicurezza stradale.
Corte di Cassazione
Sentenza 16 settembre 2014, n. 37847
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