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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 29 settembre 2022, n. 36817

Rifiuti – Veicoli fuori uso – Cessazione della qualifica come rifiuto – Articolo 184-ter, Dlgs 152/2006 – Richiamo espresso del Dlgs 209/2003 – Sussistenza – Messa in sicurezza – Allegato I, punto 5, Dlgs 209/2003 – Obbligo di rimozione dell'olio motore e del circuito idraulico con margine di tolleranza minimo – Sussistenza – Motori da cui fuoriescono cospicui spandimenti di olio – Recupero del rifiuto – Insussistenza – Spedizione transfrontaliera illecita di rifiuti – Articolo 259, Dlgs 152/2006 – Sussistenza – Bolletta doganale che attesta la spedizione di parti e accessori di autoveicoli – Articolo 483, Codice penale – Reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblica – Sussistenza – Non punibilità per fatto per tenuità della condotta – Articolo 131-bis, Codice penale – Natura professionale ed entità (14 tonnellate) della spedizione – Insussistenza

Chi attesta nella bolletta doganale la presenza di parti e accessori di autoveicoli bonificati ma in realtà ancora intrisi di quantità "non minime" di olio gestisce rifiuti e commette reato di falsità ideologica in atto pubblico.
A ricordarlo è la Corte di Cassazione che, con la sentenza 36817/2022, ha confermato la condanna ai sensi dell'articolo 483 del Codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) inflitta dalla Corte di Appello di Genova al mandante di una spedizione destinazione Egitto di un container contenente parti e accessori di veicoli fuori uso (motori, ammortizzatori, sterzi, ecc..), che nella dichiarazione a corredo della bolletta doganale aveva attestato l'avvenuta bonifica del carico ex Dlgs 209/2003.
Il reato in questione è funzionalmente collegato al reato ambientale di spedizione transfrontaliera illegale di rifiuti (ex articolo 259, Dlgs 152/2006) per il quale è stata altresì confermata la condanna a carico del ricorrente.
La qualifica come rifiuto – e non come parti o accessori recuperati di veicoli fuori uso – è dovuta, in particolare, al cospicuo quantitativo di oli lubrificanti fuoriusciti dal carico. Ai sensi del Dlgs 209/2003, ricorda la Suprema Corte, le operazioni di messa in sicurezza necessarie per determinare il recupero dei Vfu - e la conseguente cessazione della qualifica come rifiuto - prevedono la rimozione dell'olio motore e del circuito idraulico, fatto salvo un "margine di tolleranza minimo" nel senso che solo la presenza di minime tracce di sostanza lubrificante, necessarie ad evitare l’ossidazione delle parti interne del motore, può essere accettata. (AG)

Corte di Cassazione

Sentenza 29 settembre 2022, n. 36817