Sentenza Corte di Cassazione 9 ottobre 2014, n. 42021
Rifiuti - Violazione prescrizioni autorizzative - Articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006 - Reato formale di pericolo - Idoneità condotta a ledere il bene - Non richiesta - Mancata rilevazione di irregolarità da parte della P.a. - Buona fede - Non rientra - Responsabilità penale - Sussiste
La mancata rilevazione di irregolarità da sanare da parte degli organi di controllo non può costituire, secondo la Corte di Cassazione, causa di esclusione della responsabilità penale per gestione non autorizzata di rifiuti.
Se infatti è vero che la buona fede richiesta per escludere la punibilità di tutti i reati contravvenzionali (gestione non autorizzata di rifiuti compresa) ben può essere determinata da un fattore esterno che abbia indotto il soggetto nell’errore, precisa la Suprema Corte nella sentenza 42021/2014, questo deve necessariamente avere carattere “positivo”, come quando la P.a. – errando – conferma a un privato che non necessita di autorizzazione per una determinata attività.
La mancata rilevazione da parte degli organi di controllo di irregolarità da sanare, invece, è un fatto “negativo” che non può scusare il soggetto, convinto di agire legittimamente nonostante l’assenza di qualsiasi conforto derivante da provvedimenti espressi della P.a..
Confermata quindi la condanna ai sensi dell’articolo 256, comma 4, del Dlgs 152/2006, per inosservanza delle prescrizioni stabilite in sede di autorizzazione (nello specifico, mancata realizzazione di un bacino di contenimento dei rifiuti).
Corte di Cassazione
Sentenza 9 ottobre 2014, n. 42021
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