Sentenza Corte di Giustizia Ue 11 febbraio 2015, causa C-531/13
Via - Direttiva 85/337/Cee – Nozione di "estrazione di petrolio e gas naturale a fini commerciali" – Obbligo di valutazione relativo all’estrazione di un determinato quantitativo di gas – Nozione di "trivellazioni in profondità" – Nozione di "cumulo con altri progetti"
La trivellazione finalizzata ad estrarre gas e petrolio per poter determinare la convenienza commerciale del giacimento, non rientra tra i progetti per i quali è sempre obbligatoria la valutazione d’impatto ambientale ai sensi della disciplina Ue.
Chiamata da un Giudice austriaco a interpretare in via pregiudiziale la direttiva 1985/337/Cee (sostituita, senza novità sulla questione specifica, dalla direttiva 2011/92/Ue), la Corte di Giustizia Ue (sentenza 11 febbraio 2015) ha stabilito che la decisione sul se le trivellazioni esplorative debbano essere sottoposte o meno alla Via spetta ai singoli Stati membri, che possono a tal fine fissare soglie e criteri applicativi oppure decidere di valutare “caso per caso” i singoli progetti.
Nel far questo, le autorità nazionali competenti devono comunque tenere conto dei criteri contenuti nell’allegato III della direttiva 85/337/Cee e, in particolare, devono stabilire se l’impatto sull’ambiente delle trivellazioni possa, a causa degli effetti di altri progetti, essere maggiore che in assenza dei medesimi (cd. “cumulo”). Tale valutazione, precisa la Cge, non può dipendere dai confini comunali.
Corte di Giustizia dell'Unione europea
Sentenza 11 febbraio 2015, causa C-531/13
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