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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 19 febbraio 2015, n. 7386

Rifiuti - Deposito "incontrollato" - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Permanenza - Centri di raccolta - Stoccaggio di rifiuti alla rinfusa - Non rientra - Autorizzazione regionale - Necessaria

La Cassazione ribadisce il principio secondo il quale il reato di deposito “incontrollato” di rifiuti, nel caso di mancato rispetto delle condizioni di legge per la qualifica dello stesso come “temporaneo”, ha natura permanente.
Secondo la Suprema Corte (sentenza 7386/2015, che segue in scia la recente sentenza 51422/2014), nel deposito incontrollato la condotta riguarda un’ipotesi di deposito “controllabile”, a cui segue l’omessa rimozione nei tempi e nei modi stabiliti dall’articolo 183 del Dlgs 152/2006. Tale inosservanza integra quindi un’omissione a carattere permanente, la cui antigiuridicità cessa sino allo smaltimento o al recupero dei rifiuti (o con il sequestro degli stessi).

Nel caso dell’abbandono “incontrollato”, invece, il reato può ben avere natura istantanea (con effetti permanenti), in quanto la condotta presuppone una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti che, per la sua episodicità, esaurisce i propri effetti fin dal momento dell’abbandono.

Corte di Cassazione

Sentenza 19 febbraio 2015, n. 7386