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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 30 marzo 2022, n. 11603

Rifiuti - Gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/2006 - Deposito incontrollato di veicoli, pneumatici, batterie - Responsabilità penale - Conoscenza della normativa, anche ambientale, inerente la propria attività professionale - Necessità - Sussistenza - Ignoranza inevitabile della legge penale - Articolo 5, Codice penale - Invocazione di contrasti in Giurisprudenza sull'interpretazione e applicazione di una norma - Insufficienza - Definizione di rifiuto ex articolo 183, Dlgs 152/2006 - Applicazione - Perdita della qualifica di rifiuto per effetto di transazione commerciale - Esclusione - Natura di sottoprodotto - Rispetto delle condizioni ex articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Necessità - Sussistenza

Chi svolge una attività commerciale è obbligato a conoscere le norme, anche ambientali, relative a tale attività, non potendo invocare l'ignoranza della legge a scusante del comportamento illecito.
A ribadirlo la Corte di Cassazione nella sentenza 30 marzo 2022, n. 11603 confermando la condanna per gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/2006 del titolare di un'impresa che gestiva di fatto una autodemolizione senza autorizzazione depositando nella sede aziendale decine di veicoli a motore, nonché pneumatici usati, pezzi di veicoli, batterie e parti elettriche. Inammissibile per la Corte la doglianza relativa a un errore commesso derivante dall'ignoranza inevitabile della legge penale, in quanto, esiste un dovere del cittadino di informarsi sulla normativa (articolo 5, Codice penale), che è più rigoroso se si esercita una attività commerciale e non basta invocare contrasti in Giurisprudenza nell'interpretazione e nell'applicazione di una norma. Anzi, il dubbio sulla liceità della condotta deve condurre a una maggiore attenzione.
Quanto alla natura di rifiuti dei materiali rinvenuti nella sede dell'azienda, una volta inquadrati gli stessi nella oggettiva nozione di rifiuto (materiali di cui il detentore vuole disfarsi) ed esclusa la natura di sottoprodotti ex articolo 184-bis, Dlgs 152/2006, il fatto che siano oggetto di commercio non fa perdere loro la qualifica di rifiuto. (FP)

Corte di Cassazione

Sentenza Corte di Cassazione 30 marzo 2022, n. 11603