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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 14 luglio 2017, n. 34545

Rifiuti -  Terre e rocce - Autorizzazione impianto estrattivo - Sussistenza - Deposito temporaneo ex articolo 183, comma 1, lettera bb), Dlgs 152/2006 - Luogo deposito distante da impianto - Autorizzazione impianto - Insussistenza - Gestione illecita ex articolo 256, Dlgs 152/2006 - Sussistenza



In materia di deposito di rifiuti, integra il reato di deposito illecita di rifiuti la raccolta di terre e rocce da scavo in un’area lontana rispetto all’impianto estrattivo per cui il titolare godeva di autorizzazione.
La Corte di Cassazione ha, con sentenza 14 luglio 2017, n. 34545, ribadito come affinché si possa parlare di deposito temporaneo, il raggruppamento  dei rifiuti  debba essere effettuato nello stesso luogo in cui  questi sono prodotti, incorrendo viceversa nel reato di gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/2006. Ma vi è di più, i Giudici sottolineano come la distanza tra l’impianto estrattivo e la cava dove i rifiuti sono stati depositati, esclude che l’autorizzazione alla gestione dei rifiuti per l’impianto potesse valere anche per la cava.
Nel caso concreto, l’imputato abruzzese che depositava terre e rocce da scavo misti a rifiuti di natura edile, in una cava distante rispetto al luogo di produzione è stato condannato per gestione illecita di rifiuti, non potendo valere per entrambi i siti l’autorizzazione concessa sul secondo.

Corte di Cassazione

Sentenza 14 luglio 2017, n. 34545