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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 26 marzo 2015, n. 12245

Rifiuti – Trasporto illecito – Confisca del veicolo utilizzato - Articolo 260-ter, Dlgs 152/2006 – Esclusione per appartenenza non fittizia a persona estranea al reato – Onere della prova – Necessità del terzo titolare di dimostrare buona fede ed assenza di negligenza connessa ad uso illecito del mezzo - Sussistenza

Il terzo estraneo al reato di trasporto illecito di rifiuti, proprietario non fittizio del veicolo, deve provare la titolarità del bene oltre che la buona fede per evitare la confisca.
La Suprema Corte ha con sentenza 24 marzo 2015, n. 12245  sancito che nell’ipotesi di trasporto di rifiuti non pericolosi gravi sul proprietario del mezzo adibito al trasporto abusivo, che assume di essere estraneo al reato da terzi commesso, l’onere probatorio di dimostrare di esserlo “non fittiziamente”. La non fittizietà va provata, oltre che attraverso la titolarità del diritto vantato, anche attraverso la estraneità al reato e la buona fede, intesa come assenza di negligenza da cui sia derivata la possibilità di uso illecito del bene. Questo perchè la Corte ha sempre chiarito che in tema di confisca, non integra il concetto di appartenenza a persona terza la semplice intestazione del bene mobile utilizzato per realizzare il reato, quando precisi elementi consentano di ritenere che l’intestazione sia del tutto fittizia.
Nel caso in esame, l’imputato, proprietario del veicolo, invocava la restituzione dello stesso sostenendo di essere estraneo al reato. I Giudici hanno ritenuto di dover confermare la confisca del veicolo, posto che l’onere della prova della proprietà non fittizia del mezzo non è stato raggiunto.

Corte di Cassazione

Sentenza 26 marzo 2015, n. 12245