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Appalti / Acquisti verdi (Gpp) / Cam
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 27 aprile 2015, n. 2154

Appalti - Servizi pubblici locali - Affidamento in house - Presupposti - Esistenza - Al momento dell'adozione del provvedimento di affidamento - Necessità - Sussistenza

I presupposti per l'affidamento "in house" senza gara di un servizio locale di rilevanza economica devono sussistere al momento dell'adozione del provvedimento, non formarsi successivamente.
Lo ribadisce il Consiglio di Stato nella sentenza 27 aprile 2015, n. 2154, confermando la decisione del Tar che aveva annullato la delibera comunale di affidamento diretto "in house" di un servizio locale a una società in assenza del "controllo analogo" da parte della pubblica Amministrazione, requisito indispensabile per la legittimità di un affidamento senza gara.
Irrilevante, per i Giudici che il requisito del "controllo analogo" si sia formato successivamente attraverso una modifica dello statuto della società affidataria, perché tutti i requisiti dell'affidamento in house devono esistere al momento dell'emanazione del provvedimento di affidamento del servizio. Diversamente operando la pubblica Amministrazione viola i principi fondamentali della concorrenza in materia di servizi pubblici locali. L'affidamento "in house" è una delle modalità con cui la P.a. può affidare la gestione dei servizi ma solo se ricorrono tutti i presupposti per l'"in house" fissati dalla Giurisprudenza Ue e codificati nella nuova direttiva appalti 2014/24/Ue, altrimenti è obbligatoria la gara.

Consiglio di Stato

Sentenza 27 aprile 2015, n. 2154