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Appalti / Acquisti verdi (Gpp) / Cam
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 20 ottobre 2020, n. 6355

Appalti pubblici - Rifiuti - Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti - Iscrizione all'Albo gestori ambientali - Articolo 212, Dlgs 152/2006 - Requisito soggettivo di partecipazione alla gara - Sussistenza - Requisito di capacità tecnica e professionale - Articoli 10 e 11 Dm 120/2014 - Articolo 83, comma 1, lettera c), Dlgs 50/2016 - Sussistenza

L'iscrizione all'Albo gestori ambientali e il possesso dei richiesti codici Eer, sono requisiti soggettivi di partecipazione all'appalto del servizio rifiuti e la mancanza comporta l'esclusione dalla gara.
Lo ha ribadito il Consiglio di Stato nella sentenza 20 ottobre 2020, n. 6355 rigettando le doglianze di una impresa nell'ambito dell'aggiudicazione da parte di un Comune della Basilicata del servizio di gestione rifiuti. Confermando una Giurisprudenza consolidata i Giudici hanno affermato che l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ex articolo 212, Dlgs 152/2006 e per gestire determinate tipologie di rifiuti, costituisce un requisito di partecipazione alla procedura di gara, e quindi va esclusa la possibilità di dichiarare nulla la clausola della lex speciali di gara che la prescrive anche con indicazione del possesso di specifici codici previsti dall'Elenco europeo dei rifiuti (cd. codici Eer, già codici Cer) che si è legittimati a gestire.
Ma c'è di più. I Supremi Giudici amministrativi sono andati oltre, integrando l'orientamento in materia giusta la lettura degli articoli 10 e 11 del Dm 120/2014 (regolamento Albo gestori ambientali). L'iscrizione all'Albo gestori, oltre a dare contezza dell'idoneità professionale di chi risulta iscritto, esprime anche una valutazione positiva circa la capacità tecnica e professionale di tale imprenditore (articolo 83, comma 1, lettera c), Dlgs n. 50 del 2016). Pertanto l'iscrizione all'Albo dimostra non solo il possesso di un "requisito di natura soggettiva relativo alla idoneità professionale", ma comprova anche la titolarità del requisito di capacità tecnica e professionale necessaria per il trattamento di determinate tipologie di rifiuti. (FP)

Consiglio di Stato

Sentenza 20 ottobre 2020, n. 6355