Sentenza Consiglio di Stato 26 maggio 2015, n. 2660
Appalti - Affidamento servizi in house - Condizioni - Applicazione dei principi giurisprudenziali Ue - Necessità - Applicabilità delle disposizioni della direttiva 2014/24/Ue - Esclusione - Ragioni - Pendenza della scadenza del termine recepimento
Poiché non è ancora scaduto il termine per recepire la nuova direttiva appalti 2014/24/Ue i criteri in essa delineati per gli affidamenti in house non possono essere applicati nel nostro ordinamento e si deve ricorrere ai vigenti criteri elaborati dalla giurisprudenza.
Lo ricorda il Consiglio di Stato nella sentenza 26 maggio 2015, n. 2660 relativa all'affidamento diretto di servizi locali di natura economica. La questione è rilevante perché i criteri di affidamento in house elaborati dalla giurisprudenza Ue e quelli "cristallizzati" dalla direttiva 2014/24/Ue non sono identici. In modo particolare se la disciplina vigente richiede che la società affidataria in house sia 100% pubblica, tale requisito non è richiesto dalla direttiva del 2014.
Però, sottolineano i Giudici, poiché il termine del 18 aprile 2016 per il recepimento della direttiva non è scaduto, le sue disposizioni non possono essere applicate dal Giudice direttamente nell'ordinamento interno come avverrebbe in caso di recepimento scaduto. Pertanto vige ancora i una "nozione di in house di matrice comunitaria (elaborata da una giurisprudenza pietrificata, tanto da costituire diritto vivente) che è univoca nell'escludere la compatibilità dell'istituto con la partecipazione di soggetti privati."
Consiglio di Stato
Sentenza 26 maggio 2015, n. 2660
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