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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 26 luglio 2017, n. 3679

Rifiuti - Bando per la raccolta dei rifiuti urbani - Iscrizione Albo gestori - Requisito speciale di idoneità professionale - Articolo 39, Dlgs 163/2006 - Raggruppamento d'imprese - Indicazione quota parte del servizio delle singole imprese - Articolo 37, Dlgs 163/2006 - Obbligatorietà e vincolatività

L'iscrizione all'Albo nazionale gestori configura un requisito speciale di idoneità professionale che va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non già al mero momento di assumere il servizio.
Il principio è stato ribadito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3679, pubblicata il 26 luglio 2017, che condivide quanto già affermato nella sentenza 1825/2017: se pure è vero che ai sensi dell'articolo 212 del Dlgs 152/2006 l'iscrizione all'Albo rappresenta un requisito di svolgimento dell'attività (non di partecipazione alla gara), nondimeno è solo l'ordinamento delle pubbliche commesse (cioè l'articolo 39 del Dlgs 163/2006 applicabile nel caso ratione temporis, ora articolo 83 del Dlgs 50/2016) a specificare i requisiti soggettivi per partecipare alle gare.
Il CdS ha così accolto il ricorso (erroneamente dichiarato irricevibile dal Tar dell'Emilia-Romagna) contro l'aggiudicazione di un bando per la raccolta dei rifiuti urbani, disposta in favore di un raggruppamento d’imprese i cui mandanti erano iscritti in una classe inferiore rispetto a quella occorrente per eseguire la quota di servizio assunta nella domanda di partecipazione. Il Giudice ha escluso che tale indicazione possa considerarsi facoltativa o, comunque, non vincolante in quanto modificabile in sede esecutiva.

Consiglio di Stato

Sentenza 26 luglio 2017, n. 3679