Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Appalti / Acquisti verdi (Gpp) / Cam
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 26 aprile 2022, n. 7

Appalti - Procedura di gara per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti urbani - Escussione della garanzia fideiussoria imposta ai fini della partecipazione alla gara ex articolo 93, comma 6 del Dlgs 50/2016 - Operatività - Fase successiva all'aggiudicazione in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatti riconducibili all'aggiudicatario - Sussistenza

In caso di mancata sottoscrizione del contratto di appalto per fatti riconducibili all'aggiudicatario, la garanzia fideiussoria ex Dlgs 50/2016 opera solo per la fase successiva all'aggiudicazione.
Questo il principio di diritto espresso dal Consiglio di Stato che, con sentenza 7/2022, è stato chiamato a pronunciarsi sull'ambito di operatività della garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del Dlgs 50/2016 (che copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta a fatti riconducibili all'affidatario) al fine di stabilire se essa si applichi solo ai fatti che si verificano nel periodo compreso tra aggiudicazione e contratto o anche a quelli che si verificano tra la proposta di aggiudicazione e l'aggiudicazione stessa. Il Collegio, partendo dal dato letterale della norma, ribadisce l'operatività della garanzia per la sola fase successiva all'aggiudicazione, alla luce del pregiudizio economico che deriva all'amministrazione dalla mancata sottoscrizione del contratto e dalla necessità di rinnovare il procedimento. La garanzia fideiussoria non opera invece, chiarisce il Collegio, in caso di mancata aggiudicazione a seguito di una proposta di aggiudicazione: i pregiudizi economici che ne derivano, se esistenti, sono infatti differenti, con possibilità per la Pa di far valere nei confronti del concorrente l'eventuale responsabilità precontrattuale ex articolo 1337 del Codice civile.
Nella specie il Consiglio di Stato annulla il provvedimento con cui un Comune lombardo, a seguito della mancata approvazione della proposta di aggiudicazione formulata a favore di un concorrente nell'ambito di una procedura di gara per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti urbani, disponeva l'escussione della garanzia provvisoria rilasciata dalla società a corredo dell'offerta. (IM)

 

N.d.R.: il presente provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.

Consiglio di Stato

Sentenza 26 aprile 2022, n. 7