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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 22 marzo 2019, n. 12737

Rifiuti non pericolosi - Trasporto - Formulario di identificazione rifiuti (Fir) - Articolo 193, Dlgs 152/2006 - Mancata compilazione - Reato di gestione non autorizzata di rifiuti - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Campo di applicazione - Attività che non consentono la tracciabilità dei rifiuti - Insussistenza - Sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 258, comma 4 e 5, Dlgs 152/2006 - Applicabilità

La carenza dei formulari di identificazione dei rifiuti non pericolosi, così come la loro incompleta o inesatta compilazione, è relegata dall'articolo 258 del Dlgs 152/2006 al rango di sanzione amministrativa.
Lo ricorda la Corte di Cassazione nella sentenza 12737/2019 con cui ha annullato senza rinvio, "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", una sentenza di condanna penale per gestione non autorizzata di rifiuti (ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006), inflitta dal Tribunale di Firenze in un caso di mancata compilazione del formulario relativo a un carico di rifiuti di carta e cartone in entrata a un impianto di smaltimento (correttamente registrato).
La ratio del comma 1 dell'articolo 256, sottolinea la Suprema Corte, è quella di sanzionare tutte quelle condotte nell'ambito della gestione dei rifiuti espletate in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione e che, dunque, non consentano la tracciabilità dei rifiuti oggetto di movimentazione.
La norma non può trovare applicazione analogica in fattispecie diverse, quale è certamente l'omessa compilazione dei Fir, che ricade invece nel successivo articolo 258 il quale, "trattandosi di attività che, sebbene non conforme alle prescrizioni di legge, non incide comunque sulla tracciabilità dei rifiuti", per i rifiuti non pericolosi prevede solo sanzioni amministrative.

Corte di Cassazione

Sentenza 22 marzo 2019, n. 12737