Sentenza Corte di Cassazione 13 ottobre 2015, n. 41069
Rifiuti - Raccolta e trasporto non autorizzato - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Occasionalità - Irrilevanza
Cassazione ribadisce: il reato sanzionato dall’articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006, costituisce reato istantaneo per la cui integrazione è sufficiente un unico trasporto di rifiuti.
A fondatezza di tale conclusione, la Suprema Corte (sentenza 41069/2015) ricorda come solo con riguardo al diverso reato di cui all’articolo 260 dello stesso Dlgs 152/2006 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) ben si può affermare la irrilevanza penale della condotta caratterizzata da occasionalità, visto che in tale caso il Legislatore ha testualmente previsto la necessità di “mezzi e attività continuative organizzate”.
Il Giudice ha quindi rigettato il ricorso contro il sequestro preventivo di un autocarro che era stato utilizzato, senza essere autorizzato, per il trasporto di un carico di rifiuti ferrosi (in relazione al quale il Giudice di merito aveva ritenuto irrilevante la circostanza che il materiale in questione fosse stato “in massima parte” acquistato con regolare fattura).
Corte di Cassazione
Sentenza 13 ottobre 2015, n. 41069
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