Sentenza Corte di Cassazione 14 febbraio 2017, n. 6870
Rifiuti - Rottami metallici - Gestione non autorizzata - Più azioni in esecuzione medesimo disegno criminoso - Reato - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Non punibilità per tenuità del fatto - Articolo 131-bis, C.p. - Obbligo di valutazione del Giudice - Reati continuati - Applicabilità - Esclusa
Nel caso di reiterazione della medesima condotta penalmente illecita, l'applicazione della non punibilità per "particolare tenuità del fatto" è automaticamente esclusa e, quindi, non necessita di espressa motivazione.
Con tale argomentazione la Corte di Cassazione (sentenza 6870/2017) ha dichiarato inamissibile il ricorso presentato dal gestore di un'officina meccanica, condannato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per aver gestito illecitamente rifiuti "con più azioni in esecuzione di un medesimo disegno criminoso" (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006).
La tesi del ricorrente circa il "vizio di motivazione" della sentenza, derivante dalla mancata valutazione espressa sull'applicabilità al caso dell'articolo 131-bis C.p. (non punibilità per tenuità del fatto), è stata respinta dalla Suprema Corte che, pur confermando l'obbligo del Giudice di valutare tale ipotesi ex officio "in qualsiasi fase e stato del giudizio", sottolinea come lo stesso possa ritenersi adempiuto quando la causa di esclusione dell'articolo 131-bis, "trattandosi di automatica conseguenza di legge", sia comunque desumibile dalla sentenza.
Così è con riferimento ai reati "continuati" che, in quanto tali, sono “ontologicamente esulanti” dall'ambito d'applicazione dell'articolo 131-bis, visto che questi presuppone la "non abitualità" della condotta.
Corte di Cassazione
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