Sentenza Corte di Cassazione 17 novembre 2015 , n. 45632
Rifiuti - Traffico illecito - Caratteristiche - Condanna - Ordine di ripristino ambientale - Articolo 260, comma 4, Dlgs 152/2006 - Sanzione amministrativa accessoria alla condanna - Prescrizione del reato - Revoca - Obbligatorietà
Quando il Giudice di Appello dichiara prescritto il reato sanzionato dall'articolo 260 del Dlgs 152/2006, deve anche revocare l'ordine di ripristino dello stato dell'ambiente stabilito dalla condanna in primo grado.
La Cassazione (sentenza 45632/2015) si richiama a propri precedenti relativi all'ordine di rimessione in pristino previsto nel caso di reati paesaggistici (articolo 181, Dlgs 42/2004), ritenuto "assimilabile" per natura giuridica all'ordine stabilito dal Dlgs 152/2006, nei quali la stessa Corte ha chiarito come tale "sanzione amministrativa accessoria" alla condanna debba essere obbligatoriamente revocata nel caso di successiva assoluzione dal reato, sia pure per prescrizione.
Stesso destino per le pene accessorie (come l'interdizione dal ruolo di esercente una discarica di rifiuti) che non possono essere mantenute nel caso di prescrizione maturata.
Il tutto nel rispetto del Dlgs 152/2006 (articolo 260, comma 4) in base al quale, sottolinea il Giudice legittimità, l'ordine di ripristino, nel caso di condanna o patteggiamento per il reato di traffico illecito di rifiuti, rappresenta per il Giudice "un provvedimento dovuto".
Corte di Cassazione
Sentenza 17 novembre 2015 , n. 45632
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