Sentenza Corte di Cassazione 24 settembre 2018, n. 41077
Rifiuti – Attività organizzate per il traffico illecito – Reato - Articolo 260, Dlgs 152/2006 (ora 452-quaterdecies, C.p.) – Associazione a delinquere – Reato - Articolo 416, C.p. – Elementi costitutivi dei due reati – Differenze - Applicabilità in concorso dei due reati – Legittimità - Sussistenza
Per la Cassazione è pacifico che i reati di traffico illecito di rifiuti e di associazione a delinquere, presentando oggettività giuridiche ed elementi costitutivi diversi, possano essere contestati in concorso.
Secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte (sentenza 41077/2018) in scia a una giurisprudenza oramai consolidata, il reato di associazione per delinquere (articolo 416, C.p.) si caratterizza per una organizzazione anche minima di uomini e mezzi funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti in modo da turbare l'ordine pubblico, mentre il reato di traffico illecito di rifiuti (prima articolo 260 del Dlgs 152/2006, ora articolo 452-quaterdecies del C.p.) si caratterizza per l'allestimento di mezzi e attività continuative e il compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva dei rifiuti, così da esporre a pericolo la pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente.
In considerazione di tale differenza di elementi costitutivi, la Corte ha quindi deciso di rigettare la tesi del soggetto ricorrente in giudizio, secondo la quale tra le due norme sussisterebbe un rapporto di specialità (tale da escludere la loro contestabilità in concorso), confermando invece la legittimità della statuizione sul punto operata dal Tribunale del riesame di Roma.
Corte di Cassazione
Sentenza 24 settembre 2018, n. 41077
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