Sentenza Corte di Cassazione 6 novembre 2015, n. 44629
Rifiuti - Traffico illecito di rifiuti ex articolo 260 Dlgs 152/2006 - Reato abituale - Numero minimo condotte - Non sussistenza
Il reato di traffico illecito di rifiuti (articolo 260, Dlgs 152/2006) è caratterizzato da una serie di condotte le quali, singolarmente potrebbero non costituire tale reato, ma sommate consentono la qualificazione di reato abituale.
La Corte di Cassazione ha con sentenza 22 ottobre 2015, n. 44629 ribadito come le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti sia un reato abituale, ossia basato su condotte identiche reiterate. I Giudici non indicano il numero minimo di condotte necessarie per la configurabilità del reato (la dottrina le individua nel numero di due), ma ritengono che la valutazione debba essere complessiva, ossia guardando al dato numerico ma anche “alle operazioni e all’allestimento di mezzi e attività”, dovendo quindi considerare le condotte unitariamente e non singolarmente.
Nel caso in esame, l’imputato classificava in modo abituale rifiuti con codice non corrispondente alla realtà, integrando pertanto il reato di cessione abusiva di rifiuti, stante il profitto derivante dal minor tributo dovuto all’ecotassa.
Corte di Cassazione
Sentenza 6 novembre 2015, n. 44629
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