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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 14 gennaio 2016, n. 1158

Rifiuti – Abbandono su terreno - Responsabilità proprietario del sito - In caso di abbandono da parte di terzi sine titulo - Insussistenza

Rispondono del reato di gestione illecita di rifiuti ex “Codice ambientale”  solo i terzi sine titulo che abbandonano  i rifiuti su un terreno qualora il proprietario non sia a conoscenza della condotta.

La Corte di Cassazione ha con sentenza 14 gennaio 2016, n. 1158 precisato come il proprietario del sito dove sono stati illecitamente depositati rifiuti non risponde penalmente per la sola qualifica dominicale rispetto al terreno. La possibilità di imputargli il reato di discarica abusiva nella sua forma omissiva sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire l’evento.
I giudici sottolineano come in assenza del suddetto obbligo, nessuna responsabilità può essere attribuita al titolare di un terreno che ometta di vigilare sulle condotte, tanto più se abusive dal punto di vista civilistico (sine titulo), di chi ha la materiale disponibilità del terreno.
Nel caso in esame, l’assenza del titolo valido che legittimi il possesso del terzo sul terreno in Lazio, costituisce altresì una scriminante per il proprietario che in questo modo non ha nemmeno cooperato tramite la messa a disposizione del terreno, dovendo pertanto andare esente da responsabilità.

 

Corte di Cassazione

Sentenza 14 gennaio 2016, n. 1158