Sentenza Corte di Cassazione 23 dicembre 2015, n. 25913
Rifiuti - Tassazione - Regolamento comunale - Applicazione della tassa rifiuti - Equiparazione della categoria "gallerie d'arte" alle parti comuni dei centri commerciali - Legittimità - Esclusione
Ai fini della tassa rifiuti un Comune non può equiparare alla categoria "gallerie d'arte" le "parti comuni di un centro commerciale" solo perché tale ultima categoria è assente dal regolamento comunale.
La Corte di Cassazione nella sentenza 25913/2015 nel giudicare una vicenda relativa all'applicazione della Tarsu da un lato ha censurato la delibera di un Comune delle Marche che equiparava alle "gallerie d'arte" le parti comuni dei centri commerciali in base alla circostanza che il regolamento comunale sulla Tarsu non prevedeva una categoria tariffaria per queste ultime (circostanza confermata dall'avere dovuto il Comune emanare un'apposita delibera in tal senso).
Dall'altro lato però i Supremi Giudici hanno censurato il Giudice tributario del merito che ha deciso per la non debenza del tributo per effetto dell'inapplicabilità della delibera. Posto che la tassa rifiuti è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali a qualsiasi uso adibiti idonei astrattamente a produrre rifiuti, per la Cassazione la Commissione tributaria avrebbe dovuto stabilire quale fosse la tariffa corretta applicabile in base al regolamento comunale.
Corte di Cassazione
Sentenza 23 dicembre 2015, n. 25913
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: