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Rifiuti
Giurisprudenza

Ordinanza Corte di Cassazione 31 marzo 2017, n. 8581

Rifiuti urbani - Tassazione - Tari - Applicazione - Garage - Esclusione - Illegittimità - Sussistenza - Esonero - Prova della mancata produzione di rifiuti - Onere a carico del contribuente

La Corte di Cassazione ha confermato l'obbligo del pagamento della tassa rifiuti (Tarsu, nonché oggi Tari) sui garage, anche qualora siano pertinenza di una abitazione.
La Suprema Corte nell'ordinanza 31 marzo 2017, n. 8581 ha annullato la sentenza della Commissione tributaria siciliana che aveva dato ragione al contribuente che aveva chiesto l'annullamento della cartella esattoriale Tarsu per un garage pertinenziale alla propria abitazione. I Supremi Giudici hanno ricordato che ai sensi dell'articolo 62, Dlgs 507/1993 (e ora riferimento alla Tari l'articolo 1, comma 641, legge 147/2013) presupposto della tassa è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, per cui pagano anche i garage. L'esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti sono subordinate alla presentazione della documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione.
In altre parole, se è l'Amministrazione a dovere fornire la prova dell'obbligo tributario, spetta invece al contribuente allegare la documentazione per la riduzione o esenzione del tributo, costituendo queste un'eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale.

Corte di Cassazione

Ordinanza 31 marzo 2017, n. 8581