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Rifiuti
Giurisprudenza

Ordinanza Corte di Cassazione 27 settembre 2017, n. 22531

Rifiuti - Tassazione servizio raccolta rifiuti urbani - Esercizio di albergo - Riduzione del tributo per disfunzioni nella prestazione del servizio protrattesi nel tempo - Articolo 59, Dlgs 507/1993 - Legittimità - Condizioni - Responsabilità dell'Amministrazione comunale in ordine alle disfunzioni del servizio - Irrilevanza

La riduzione della tassa rifiuti per un albergo per continuata disfunzione nel servizio di raccolta è un obbligo di legge indipendente da una responsabilità del Comune nella mancata raccolta rifiuti.
La Sezione civile della Corte di Cassazione nella ordinanza 27 settembre 2017, n. 22531 ha fissato un importante principio in materia di riduzione della Tarsu (articolo 59, Dlgs 507/1993) valido anche in materia di Tari, la nuova tassa rifiuti in vigore dal 1° gennaio 2014 (vedi articolo 1, comma 656, legge 147/2013). I Giudici hanno dato ragione a un albergo di Napoli che chiedeva la riduzione della tassa rifiuti per una mancata erogazione del servizio continuata e non certo temporanea o imprevedibile. La riduzione del tributo per il servizio rifiuti è prevista dalla legge per il fatto oggettivo che il servizio istituito non viene erogato ed è irrilevante una eventuale responsabilità del Comune.
Secondo i Supremi Giudici, la riduzione non opera quale risarcimento del danno da mancata raccolta rifiuti, men che meno come "sanzione" per il Comune inadempiente, bensì al diverso fine di ripristinare un equilibrio impositivo (entro le percentuali fissate dalla legge – oggi per la Tari il tributo è dovuto al massimo nel 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio) tra tassa che il Comune può pretendere e costi generali del servizio ancorché alterato. E questo senza che la tassa rifiuti perda la sua connotazione prettamente tributaria.

Corte di Cassazione

Ordinanza 27 settembre 2017, n. 22531