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Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 14 aprile 2016, n. 1487

Autorizzazione integrata ambientale - Provvedimento - Prescrizioni Aia - Violazioni - Sanzioni - Articolo 29-decies, Dlgs 152/2006 - Diffida e contestuale sospensione attività - Possibilità - Sussistenza

In merito alla violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, il Codice ambientale ammette la possibilità di diffida e contestuale sospensione dell'attività.
Lo ricorda il Consiglio di Stato nella sentenza 14 aprile 2016, n. 1487 che respinge le doglianze di un'azienda del Veneto attiva nel settore del trattamento delle pelli con solventi chimici. La Provincia aveva imposto all'azienda il blocco dell'attività per mancato rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata imponendole una serie di interventi da effettuare. Nel confermare quanto già disposto dal Tar il Consiglio di Stato ricorda che lo schema procedurale diffida/sanzione (articolo 29-decies del Dlgs 152/2006) non opera in tutti i casi di violazione delle prescrizioni: nei casi più gravi il Codice ambientale ammette anche la diffida e contestuale sospensione dell'attività.
Quanto alla affermazione del ricorrente secondo cui il titolare dell'azienda fosse stato assolto dal Giudice penale, il Consiglio di Stato ricorda che il fatto materiale accertato in sede penale può e deve essere autonomamente valutato nell'ambito del giudizio amministrativo senza che operi al riguardo alcun vincolo di pregiudizialità.

Consiglio di Stato

Sentenza 14 aprile 2016, n. 1487