Ordinanza Corte di Cassazione 18 marzo 2016, n. 17327 (data udienza)
Rifiuti prodotti da terzi - Trasporto non autorizzato - Reato - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Confisca mezzo - Non preceduta da sequestro - Legittimità
L'affermazione secondo la quale il sequestro sarebbe l'antecedente necessario della confisca, secondo la Corte di Cassazione, non è fondata su alcun aggancio normativo.
La stessa giurisprudenza di legittimità, ricorda la Cassazione nell'ordinanza 17327/2016, ha già evidenziato in precedenti pronunce come la confisca possa essere ordinata anche in mancanza di un precedente provvedimento di sequestro.
Il Giudice ha così dichiarato inammissibile il ricorso - addebitando al ricorrente le spese di giudizio - presentato contro una confisca di un veicolo utilizzato per il trasporto non autorizzato di rifiuti prodotti da terzi, seguita alla condanna del Tribunale di Cuneo per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006).
Nel caso giunto in giudizio, pur non essendo stato sequestrato, il mezzo di trasporto era stato sottoposto a fermo amministrativo.
Corte di Cassazione
Ordinanza 18 marzo 2016, n. 17327 (data udienza)
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