Sentenza Corte di Cassazione 24 ottobre 2012, n. 41464
Trasporto rifiuti - Reato ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Mancanza autorizzazione - Natura istantanea - Sufficienza del singolo trasporto - Privato cittadino - Non rileva
È sufficiente un unico trasporto illecito anche da parte del privato cittadino affinché si perfezioni il reato di gestione non autorizzata di rifiuti, previsto dall’articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006.
La Suprema Corte ha ritenuto irrilevante (sentenza 41464/2012) la deduzione della difesa secondo la quale l’imputato, privato cittadino, non esercitava una attività organizzata per la gestione dei rifiuti, circostanza non sufficiente a esonerare lo stesso dall’obbligo di munirsi di un titolo abilitativo.
La Corte ha confermato così quanto già stabilito nel 2010 con la sentenza n. 21655, con riferimento all’interpretazione dell’articolo 256, comma 1 del Dlgs 152/2006 (cd. “Codice ambientale”), norma che prevede la pena dell’arresto e/o dell’ammenda per “chiunque effettua una attività” di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.
Corte di Cassazione
Sentenza 24 ottobre 2012, n. 41464
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