Sentenza Tar Lazio 7 giugno 2016, n. 6522
Sicurezza sul lavoro - Appalti pubblici - Violazione norme - Obblighi coordinatore sicurezza ex articolo 92, Dlgs 81/2008 - Sospensione attività - Sussistenza
Nello svolgimento di attività in appalto pubblico, le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro da parte dell’appaltatore possono condurre ad una sospensione dei lavori.
Il Tar Lazio ha con sentenza 7 giugno 2016, n. 6522 ripercorso la previsione di cui all’articolo 92, Dlgs 81/2008 (Tu Sicurezza) che prevede l’obbligo per il coordinatore della sicurezza di sospendere le lavorazioni, in caso di gravi violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Inoltre, il coordinatore rilevata la violazione ne trasmette comunicazione al committente che a sua volta ne dà atto all’Authority.
Nel caso in esame, la società laziale di costruzioni a seguito di violazione delle norme antiinfortunistiche, è stata sospesa dalle lavorazione ed iscritta da parte dell’Autorità nel Casellario informatico di cui al Dpr 34/2000.
Tar Lazio
Sentenza 7 giugno 2016, n. 6522
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