Sentenza Corte di Cassazione 2 maggio 2018, n. 18663
Sicurezza sul lavoro – Operazioni di recupero di rifiuti pericolosi ex articolo 183, Dlgs 152/2006 – In assenza di autorizzazione - Morte del lavoratore svolgente le attività - Responsabilità del datore di lavoro ex articolo 2, Dlgs 81/2008 – Omicidio colposo ex articolo 589 Codice penale – Sussistenza
È responsabile per morte dei lavoratori addetti al trattamento rifiuti il datore che ha permesso l'introduzione nella propria azienda di residui pericolosi senza la necessaria autorizzazione.
È quanto sostiene la Corte di Cassazione con sentenza 2 maggio 2018, n. 18663, ricordando che la messa in riserva finalizzata al recupero di rifiuti non pericolosi non autorizza un'impresa anche al trattamento di rifiuti pericolosi (articolo 183, Dlgs 152/2006).
La responsabilità dell'imputato (anche sotto il profilo del rapporto di casualità) deriva dall'aver acquisito rifiuti pericolosi, costituiti da bombole di gas non bonificate all'interno della ditta, e dall'omessa vigilanza nei confronti dei lavoratori il cui tentativo di recupero del materiale ferroso con attrezzature inadeguate come un martello e un cannello ossiacetilenico, ne ha provocato la morte .
Corte di Cassazione
Sentenza 2 maggio 2018, n. 18663
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