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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 5 gennaio 2016, n. 40

Sicurezza sul lavoro-  Malattia professionale da esposizione ad amianto - Conseguente morte del lavoratore - Equiparazione malattia professionale a infortuni sul lavoro -  Omicidio colposo ex articolo 589 Codice penale, aggravato da violazione antinfortunistiche – Applicabilità  - Responsabilità datore - Sussistenza

L’aggravante della violazione delle norme antiinfortunistiche di cui agli articoli 589 e 590 Codice penale (Omicidio e lesioni colpose) deve riferirsi anche alle malattie professionali.

La Corte di Cassazione ha con sentenza 5 gennaio 2016, n. 40 affermato come le norme a tutela dei lavoratori mirino a salvaguardare i lavoratori sia dal rischio di infortuni sia dal rischio di malattie professionali. Infatti, se la morte del lavoratore è accertata ai sensi dell’articolo 589 C.p. i Giudici ritengono ragionevole equiparare gli infortuni sul lavoro idonei cagionare il decesso, alla malattia professionale che, originata dalla prestazione di lavoro, conduce alla morte seppur in un lasso di tempo più lungo.
Nel caso in esame, la morte del lavoratore causata da una malattia professionale da esposizione all’amianto può essere imputata, con l’aggravante della violazione delle norme antiinfortunistiche, al datore di lavoro.

 

Corte di Cassazione

Sentenza 5 gennaio 2016, n. 40