Sentenza Cassazione, 9 novembre 2016, n. 47093
Sicurezza sul lavoro - Lesioni del lavoratore - Reato di lesioni colpose ex articolo 590, Codice penale - Mancata individuazione preposto sicurezza - Responsabilità datore - Ex articoli 18,19 Dlgs 81/2008 - Sussistenza
In tema di sicurezza sul lavoro, l’obbligo di vigilare sull’applicazione delle norme antinfortunistiche permane sempre in capo al datore di lavoro, laddove non vi sia un preposto.
La Suprema Corte ha con sentenza 9 novembre 2016, n. 47093 ricordato come il sistema prevenzionistico previsto dal Legislatore sia di tipo collaborativo, ossia si ripartiscono gli obblighi antinfortunistici tra più soggetti. Gli articoli 18 e 19 Dlgs 81/2008 affidano al datore un potere dovere di generale di vigilanza permanente, che a maggior ragione sussiste quando non sia individuato in preposto.
Nel caso di specie, i Giudici confermano la condanna del datore pugliese per le lesioni occorse ad un lavoratore ex articolo 590 C.p, non essendo stato individuato u preposto alla sicurezza e ricadendo sul datore le violazioni delle norme antiinfortunistiche.
Corte di Cassazione
Sentenza 9 novembre 2016, n. 47093
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: