Sentenza Corte di Cassazione, 3 novembre 2016, n. 46107
Sicurezza sul lavoro - Plurime violazioni in materia ex Dlgs 81/2008 (articoli 71, 91, 96, 122) - Non occasionalità - Applicabilità causa di non punibilità per “tenuità del fatto” ex articolo 131-bis, Codice penale - Esclusione
Più violazioni in materia di presidi antinfortunistici previsti dal Dlgs 81/2008 escludono la possibilità di applicare l’istituto della tenuità del fatto di cui all’articolo 131-bis del Codice penale.
La Corte di Cassazione, con sentenza 3 novembre 2016, n. 46107 ha ribadito che la violazione di più diposizioni poste a tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro (articoli 71, 91, 96, 122 Dlgs 81/2008), e quindi la pluralità e la non occasionalità non consentono ai Giudici di ritenere l’offesa di particolare tenuità, ne esiguo il pericolo derivato.
Infatti, i tratti della fattispecie sono incompatibili con gli indici-criteri e gli indici-requisiti indicati dal Legislatore (legge 28/2015) per sentenziare sulla non punibilità del fatto.
Nel caso in esame, l’imputato lombardo, omettendo di dotare la propria impresa di presidi antinfortunistici, ha creato una situazione di pericolo per l’incolumità dei lavoratori; pertanto i Giudici hanno escluso l’esiguità del pericolo e dell’istituto della tenuità del fatto.
Corte di Cassazione
Sentenza 3 novembre 2016, n. 46107
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