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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Sicilia 27 luglio 2016, n. 1916

Appalti - Affidamento del servizio rifiuti - Ricorso alla procedura negoziata - Rispetto del principio di rotazione - Necessità - Possibilità di partecipare alla gara per il gestore uscente - Esclusione

p>Alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di gestione rifiuti non può partecipare il gestore uscente.
Mano pesante del Tar Sicilia (sentenza 27 luglio 2016, n. 1916) nell'applicazione dell'articolo 57 del Dlgs 163/2006 sulla procedura negoziata per l'affidamento di lavori e servizi (ripreso negli stessi termini anche dall'articolo 64 del nuovo Codice appalti Dlgs 50/2016 che ha sostituito il previgente). I Giudici siciliani sono consapevoli che esiste in giurisprudenza una interpretazione meno restrittiva che sostiene che a fronte di una gara trasparente, anche il gestore uscente può partecipare alla procedura e anche aggiudicarsi l'appalto.
Ma il Tar siciliano ha ritenuto di dovere aderire all'interpretazione più rigorosa, per cui la prescrizione della "rotazione" tra i partecipanti alla procedura negoziata non è principio banale o secondario e costituisce la garanzia minima affinché tale procedura possa essere ritenuta compatibile con le regole di trasparenza e concorrenzialità, costituendo la rotazione una sorta di bilanciamento alla possibilità di esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando.

 

Tar Sicilia

Sentenza 27 luglio 2016, n. 1916