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Danno ambientale e bonifiche
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lombardia 25 agosto 2016, n. 1144

Danno ambientale e bonifiche - Inquinamento del suolo - Progetto di bonifica - Analisi di rischio sito specifica - Riferimento ai limiti di concentrazione soglia di contaminazione (Csc) anziché ai limiti di concentrazione soglia di rischio (Csr) - Contrasto con l'articolo 242, Dlgs 152/2006 – Sussistenza

N.d.R.: la presente sentenza è stata confermata dalla sentenza Consiglio di Stato 2 maggio 2022, n. 3424.

 

L'obiettivo per la bonifica del suolo inquinato deve fare riferimento ai limiti di concentrazione soglia di rischio (Csr) calcolati in sede di analisi di rischio sito specifica e non ai limiti di concentrazione soglia di contaminazione (Csc).
La vicenda riguarda la bonifica del sito di interesse nazionale Laghi di Mantova e polo chimico. Il Tar Lombardia nella sentenza 25 agosto 2016, n. 1144 ha accolto parzialmente le doglianze della società ricorrente ritenendo illegittimo l'obbligo imposto alla società dall'Amministrazione di rielaborare i documenti dell'analisi di rischio modulandoli al rispetto delle Csc (concentrazione soglia di contaminazione) di zona anziché ai valori di Csr (concentrazione soglia di rischio) emersi dall'analisi di rischio.
Per i Giudici lombardi la richiesta di bonificare a Csc non è giustificata né a livello tecnico né a quello normativo, in particolare con riferimento all'articolo 242, Dlgs 152/2006 che stabilisce che sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per le determinazioni delle concentrazioni soglia di rischio (Csr).

Tar Lombardia

Sentenza 25 agosto 2016, n. 1144