Sentenza Tar Lombardia 31 luglio 2018, n. 766
Danno ambientale e bonifiche - Bonifica dei siti di interesse nazionale - Articolo 240, Dlgs 152/2006 - Responsabilità dell’inquinamento - Addebito automatico al proprietario del sito - Esclusione - Valutazione della responsabilità in base al principio "più probabile che non" (grado di probabilità maggiore della metà, ossia del 50%) - Necessità - Sussistenza - Prova della esclusione da responsabilità - Condizioni - Indicazione generica sul dubbio circa una possibile responsabilità di terzi - Insufficienza
Il proprietario del sito inquinato non è responsabile dell'inquinamento solo perché proprietario, occorre accertare un collegamento tra attività produttiva e inquinamento valutata col criterio "più probabile che non".
Lo ha deciso il Tar Lombardia nella sentenza 31 luglio 2018, n. 766 confermando le prescrizioni di bonifica imposte al titolare di un impianto di raffinazione petrolio ubicato nel sito di interesse nazionale "Laghi di Mantova e polo chimico". Da un lato i Giudici hanno ricordato che il proprietario del sito non è in automatico responsabile dell'inquinamento (per una sorta di responsabilità oggettiva o per fatto altrui); dall'altro che la prova di un rapporto tra attività industriale e inquinamento del sito può essere raggiunta dall'Autorità competente applicando il criterio del "più probabile che non", essendo sufficiente dimostrare un grado di probabilità maggiore della metà, cioè del 50%.
Inoltre il soggetto ritenuto responsabile non può limitarsi a ventilare genericamente il dubbio su una possibile responsabilità di terzi, ma deve provare la reale dinamica degli avvenimenti e indicare a quale altra impresa, in virtù di una specifica e determinata causalità, debba addebitarsi la condotta causativa dell'inquinamento. Infine nelle aree ad elevato rischio ambientale come quella in parola, il proprietario del sito ha un onere di diligenza superiore a quello esigibile presso la generalità dei consociati e anche presso i titolari di una qualsiasi attività produttiva.
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N.d.R.: la sentenza 766/2018 in parola è stata confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato del 6 giugno 2022, n. 4585.
Tar Lombardia
Sentenza 31 luglio 2018, n. 766
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